Convenzione
concernente le leggi e gli usi
della guerra per terra
Conchiusa all’Aja il 18 ottobre 1907
Approvata dall’Assemblea federale il 4 aprile 1910
Ratificazione depositata dalla Svizzera il 12 maggio 1910
Entrata in vigore per la Svizzera l’11 luglio 1910
Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia;
il Presidente degli Stati Uniti
d’America;
il Presidente della Repubblica Argentina;
Sua Maestà l’Imperatore
d’Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico d’Ungheria;
Sua Maestà il Re dei Belgi;
il Presidente della Repubblica di Bolivia;
il Presidente della Repubblica degli
Stati Uniti del Brasile;
Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria;
il Presidente della
Repubblica del Chili;
il Presidente della Repubblica di Colombia;
il Governatore
Provvisorio della Repubblica di Cuba;
Sua Maestà il Re di Danimarca;
il Presidente
della Repubblica Dominicana;
il Presidente della Repubblica dell’Equatore;
il
Presidente della Repubblica Francese;
Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran
Bretagna e d’Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle
Indie;
Sua Maestà il Re degli Elleni;
il Presidente della Repubblica di Guatemala;
il
Presidente della Repubblica d’Haïti;
Sua Maestà il Re d’Italia;
Sua Maestà
l’Imperatore del Giappone;
Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di
Nassau;
il Presidente degli Stati Uniti Messicani;
Sua Altezza Reale il Principe di
Montenegro;
Sua Maestà il Re di Norvegia;
il Presidente della Repubblica di
Panama;
il Presidente della Repubblica del Paraguay;
Sua Maestà la Regina dei
Paesi Bassi;
il Presidente della Repubblica del Perù;
Sua Maestà Imperiale lo Scià di
Persia;
Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, ecc.;
Sua Maestà il Re di
Romania;
Sua Maestà l’Imperatore di Tutte le Russie;
il Presidente della Repubblica
del Salvador;
Sua Maestà il Re di Serbia;
Sua Maestà il Re del Siam;
Sua Maestà il
Re di Svezia;
il Consiglio federale svizzero;
Sua Maestà l’Imperatore degli Otto-mani;
il Presidente della Repubblica Orientale dell’Uruguay;
il Presidente degli Stati
Uniti del Venezuela,
considerando che, pur ricercando i mezzi di assicurare la pace e di prevenire i
conflitti
armati fra le nazioni, importa parimente preoccuparsi del caso in cui la
chiamata
alle armi fosse determinata da avvenimenti che la loro sollecitudine non avesse
potuto evitare;
animati dal desiderio di servire, anche in questa estrema ipotesi, agli interessi
dell’umanità
e alle esigenze ognora crescenti della civiltà;
stimando che importa, a tal fine, rivedere le leggi e gli usi generali della guerra, sia
allo scopo di definirli con maggior precisione, sia per tracciare certi limiti destinati a
restringerne, quanto è possibile, i rigori;
hanno giudicato necessario di completare e di precisare in certi punti l’opera della
Prima Conferenza per la Pace che, ispirandosi, dopo la Conferenza di Bruxelles del
1874, a queste idee raccomandate da una saggia e generosa previdenza, ha adottato
delle disposizioni intese a definire e a regolare gli usi della guerra per terra.
Secondo le vedute delle Alte Parti contraenti, queste disposizioni, la cui redazione è
stata ispirata dal desiderio di diminuire i mali della guerra, per quanto lo permettono
le necessità militari, sono destinate a servire di regola generale di condotta ai belli-geranti,
nei loro rapporti fra essi e con le popolazioni.
Non è stato tuttavia possibile di stabilire già fin d’ora delle stipulazioni che si esten-dano
a tutte le circostanze che si presentano nella pratica. D’altra parte non poteva entrare nell’intenzione delle Alte Parti contraenti che i casi
non previsti fossero, per la mancanza di stipulazione scritta, lasciati
all’apprezzamento
arbitrario di coloro che dirigono gli eserciti.
Nell’attesa che un Codice più completo delle leggi della guerra possa essere
promulgato,
le Alte Parti contraenti giudicano opportuno di stabilire che, nei casi non
compresi nelle disposizioni regolamentari adottate da esse, le popolazioni e i belli-geranti
restano sotto la tutela e sotto l’impero dei principi del diritto delle genti,
quali risultano dagli usi stabiliti tra le nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle
esigenze della coscienza pubblica.
Esse dichiarano che in questo senso devono intendersi soprattutto gli articoli 1 e 2
del Regolamento adottato. Le Alte Parti contraenti, desiderando concludere una nuova Convenzione a tale
scopo, hanno nominato a Plenipotenziari: (Seguono i nomi dei Plenipotenziari) i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Le Potenze contraenti daranno alle loro forze armate di terra delle istruzioni che sa-ranno
conformi al Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra,
allegato alla presente Convenzione.
Art. 2
Le disposizioni contenute nel Regolamento di cui all’articolo 1 e nella presente
Convenzione, non sono applicabili che fra le Potenze contraenti, e soltanto se i
belligeranti
facciano tutti parte della Convenzione.
Art. 3
La Parte belligerante che violasse le disposizioni di detto Regolamento sarà tenuta,
se vi ha luogo, al rifacimento del danno. Essa sarà responsabile di tutti gli atti com-messi
da persone che fanno parte della sua forza armata.
Art. 4
La presente Convenzione debitamente ratificata sostituirà, nei rapporti fra le Potenze
contraenti, la Convenzione del 29 luglio 1899 4 concernente le leggi e gli usi della
guerra per terra.
La Convenzione del 1899 rimane in vigore nei rapporti fra le Potenze che l’hanno
sottoscritta e che non ratificassero anche la presente Convenzione.
Art. 5
La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile.
Le ratificazioni saranno depositate all’Aja.
Il primo deposito di ratificazioni sarà comprovato da un processo verbale firmato dai
rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli Affari Esteri
dei Paesi Bassi.
I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo d’una notificazione scritta
diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall’istrumento di ratificazione.
Copia, certificata conforme, del processo verbale concernente il primo deposito di
ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istru-menti
di ratificazione, sarà subito rimessa, per cura del Governo dei Paesi Bassi e in
via diplomatica, alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come
pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal
capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in
cui ha ricevuto la notificazione.
Art. 6
Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione.
La Potenza che desidera accedere, notifica per iscritto la sua intenzione al Governo
dei Paesi Bassi, inviandogli l’atto di accessione, che sarà depositato nell’archivio del
detto Governo.
Questo Governo trasmetterà subito a tutte le altre Potenze copia certificata conforme
della notificazione e dell’atto d’accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la
notificazione.
Art. 7
La presente Convenzione produrrà effetto, per le Potenze che avranno partecipato al
primo deposito di ratificazioni, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di
questo deposito e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno,
sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratifica o della loro accessione
sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.
Art. 8
Quando accada che una delle Potenze contraenti voglia denunziare la presente Con-venzione,
la denunzia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che
comunicherà
subito copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze,
indicando loro il giorno in cui l’ha ricevuta.
La denunzia non produrrà i suoi effetti che quanto alla Potenza che l’avrà notificata
e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.
Art. 9
Un registro, tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, indicherà la
data del deposito di ratificazioni fatto in virtù dell’articolo 5 capoversi 3 e 4, come
pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d’accessione (articolo 6,
capoverso 2) o di denunzia (articolo 8, capoverso 1).
Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prender notizia di tale registro e a doman-darne
estratti certificati conformi.
In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito la presente Convenzione delle loro
firme.
Fatto all’Aja, il diciotto ottobre millenovecentosette, in un solo esemplare che
rimarrà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi, e di cui copie certi-ficate
conformi saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state
invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.
(Seguono le firme)
Regolamento
concernente le leggi e gli usi della guerra per terra
Sezione I: Dei belligeranti
Capitolo I: Della qualità di belligerante
Art. 1
Le leggi, i diritti e i doveri della guerra non si applicano soltanto all’esercito, ma
anche alle milizie e ai corpi di volontari che riuniscano le seguenti condizioni:
1° di avere alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati;
2° di avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
3° di portare le armi apertamente e
4° di conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra.
Nei paesi dove le milizie o dei corpi volontari costituiscono l’esercito o ne fanno
parte, essi sono compresi sotto il nome di esercito.
Art. 2
La popolazione di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi del nemico, prende
spontaneamente le armi per combattere le truppe d’invasione senza aver avuto il
tempo di organizzarsi in conformità dell’articolo 1, sarà considerata come bellige-rante
se essa porta le armi apertamente e se rispetta le leggi e gli usi della guerra.
Art. 3
Le forze armate delle Parti belligeranti possono comporsi di combattenti e di non
combattenti. In caso di cattura da parte del nemico, così gli uni come gli altri hanno
diritto al trattamento dei prigionieri di guerra.
Capitolo II: Dei prigionieri di guerra
Art. 4
I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o
dei corpi che li hanno catturati.
Essi devono essere trattati con umanità.
Tutto ciò che appartiene loro personalmente, eccetto le armi, i cavalli e le carte
militari,
resta di loro proprietà.
Art. 5
I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo
qualunque, con l’obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati; ma non
possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché
durano le circostanze che hanno necessitato tale misura.
Art. 6
Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado
e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non
avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra.
I prigionieri possono essere autorizzati a lavorare per conto di pubbliche ammini-strazioni
o di privati, o per loro proprio conto.
I lavori fatti per lo Stato sono pagati secondo le tariffe in vigore per i militari
dell’esercito
nazionale che eseguiscono gli stessi lavori, o, in mancanza, secondo una
tariffa corrispondente ai lavori eseguiti.
Qualora i lavori siano fatti per conto di altre amministrazioni pubbliche o per privati,
le condizioni saranno regolate d’accordo coll’autorità militare.
Il salario dei prigionieri contribuirà ad alleviare la loro posizione, e il soprappiù sarà
loro pagato al momento della liberazione, salvo a defalcare le spese di
mantenimento.
Art. 7
Il Governo, in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro
mantenimento.
In mancanza d’intesa speciale tra i belligeranti, i prigionieri di guerra saranno trattati
per il nutrimento, l’alloggio e il vestiario, come le truppe dei Governo che li avrà
catturati.
Art. 8
I prigionieri di guerra saranno sottomessi alle leggi, ai regolamenti e agli ordini in
vigore nell’esercito dello Stato in potere del quale essi si trovano. Ogni atto di in-subordinazione
autorizza contro essi le misure di rigore necessarie.
I prigionieri evasi, che fossero ripresi prima di aver raggiunto il loro esercito o prima
di lasciare il territorio occupato dall’esercito che li ha catturati, sono soggetti a pene
disciplinari.
I prigionieri che dopo essere riusciti ad evadere sono fatti di nuovo prigionieri, non
possono essere puniti per la fuga anteriore.
Art. 9
Ciascun prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, se interrogato in proposito, il suo
vero nome e grado; nel caso ch’egli violasse tale regola, si esporrebbe a subire la
restrizione dei vantaggi accordati ai prigionieri di guerra della sua categoria.
Art. 10
I prigionieri di guerra possono essere messi in libertà sulla loro parola, se le leggi
del loro paese li autorizzano a ciò; in tal caso, essi sono obbligati, sotto la garanzia
del loro onore personale, ad adempiere scrupolosamente, così rispetto al loro proprio
Governo, come rispetto a quello che li ha fatti prigionieri, gli impegni che avessero
assunti.
Nello stesso caso, il loro proprio Governo è tenuto a non richiedere e a non accettare
da essi alcun servizio contrario alla parola data.
Art. 11
Un prigioniero di guerra non può essere costretto ad accettare la sua libertà su
parola; parimente, il Governo nemico non ha l’obbligo di consentire alla domanda di
un prigioniero che chieda di essere messo in libertà su parola.
Art. 12
Ogni prigioniero di guerra liberato su parola e ripreso mentre porta le armi contro il
Governo verso cui egli si era impegnato con parola d’onore, o contro i suoi alleati,
perde il diritto al trattamento dei prigionieri di guerra e può essere tradotto dinanzi
ai tribunali.
Art. 13
Gli individui che seguono un esercito senza farne direttamente parte, come i
corrispondenti
e i reporters dei giornali, i vivandieri, i fornitori, che cadono in potere del
nemico e che questo giudichi utile di detenere, hanno diritto al trattamento dei pri-gionieri
di guerra, purché siano provvisti di una legittimazione dell’autorità militare
dell’esercito che accompagnavano.
Art. 14
È costituito, fin dal principio delle ostilità, in ciascuno degli Stati belligeranti, e,
occorrendo, nei paesi neutrali che avranno raccolto dei belligeranti nel loro
territorio, un ufficio d’informazioni sui prigionieri di guerra. Tale ufficio, incaricato
di rispondere a tutte le domande che li concernono, riceve dai vari servizi compe-tenti
tutte le indicazioni relative agli internamenti e alle mutazioni, alle liberazioni
su parola, agli scambi, alle evasioni, all’entrata negli ospedali, alla morte, come pure
tutte le notizie necessarie per stabilire e tenere in giorno una nota individuale per
ciascun prigioniero di guerra. L’ufficio registrerà in tale nota il numero di matricola,
il cognome e nome, l’età, il luogo di origine, il grado, il corpo di truppa, le ferite, la
data e il luogo di cattura, dell’internamento, delle ferite e della morte, come
pure tutte le osservazioni particolari. La nota individuale sarà rimessa al Governo
dell’altro
belligerante dopo la conclusione della pace.
L’ufficio d’informazioni è parimente incaricato di raccogliere tutti gli oggetti d’uso
personale, i valori, le lettere, ecc., che saranno trovati sul campo di battaglia o
lasciati
dai prigionieri liberati su parola, scambiati, evasi o morti negli ospedali o nelle
ambulanze, e di trasmetterli agli interessati.
Art. 15
Le società di soccorso per i prigionieri di guerra, regolarmente costituite secondo la
legge del loro paese, che abbiano lo scopo di essere le intermediarie dell’opera cari-tatevole,
riceveranno dai belligeranti, per esse e per i loro agenti debitamente accre-ditati,
ogni agevolezza, nei limiti tracciati dalle necessità militari e dalle regole am-ministrative,
per compiere efficacemente la loro missione umanitaria. I delegati di
tali società potranno essere ammessi a distribuire soccorsi tanto nei depositi
d’internamento, quanto nei luoghi di tappa dei prigionieri rimpatriati, mediante un
permesso personale rilasciato dall’autorità militare, ed obbligandosi per iscritto a
sottomettersi a tutte le misure d’ordine e di polizia che la detta autorità prescrivesse.
Art. 16
Gli uffici d’informazioni godono della franchigia postale. Le lettere, i vaglia, gli
invii di denaro, nonché i pacchi postali destinati ai prigionieri di guerra o spediti da
essi, saranno esenti da tutte le tasse postali, così nei paesi di origine e di destina-zione
come nei paesi intermedi.
I doni e soccorsi in natura destinati ai prigionieri di guerra saranno ammessi in fran-chigia
di qualsiasi diritto di entrata o d’altro genere, come pure delle tasse di tra-sporto
sulle strade ferrate esercitate dallo Stato.
Art. 17
Gli ufficiali prigionieri riceveranno il soldo a cui hanno diritto gli ufficiali dello
stesso grado del paese ove sono ritenuti, con obbligo di rimborso da parte del loro
Governo.
Art. 18
Sarà lasciata ai prigionieri di guerra la più ampia libertà per l’esercizio della loro
religione, compresa la partecipazione agli uffici del loro culto, con la sola condi-zione
di conformarsi alle misure d’ordine e di polizia dell’autorità militare.
Art. 19
I testamenti dei prigionieri saranno ricevuti e redatti alle stesse condizioni che quelli
dei militari dell’esercito nazionale.
Si osserveranno parimente le stesse regole per quanto concerne gli atti di morte e per
l’inumazione dei prigionieri di guerra, tenendo conto del loro grado e della loro
condizione.
Art. 20
Dopo la conclusione della pace, il rimpatrio dei prigionieri di guerra si farà nel più
breve termine possibile.
Capitolo III: Dei malati e dei feriti
Art. 21
Gli obblighi dei belligeranti, per quanto concerne il servizio dei malati e dei feriti,
sono regolati dalla Convenzione di Ginevra.
Sezione II: Delle ostilità
Capitolo I: Dei mezzi di nuocere al nemico, degli assedi e dei
bombardamenti
Art. 22
I belligeranti noti hanno un diritto illimitato nella scelta dei mezzi per nuocere al
nemico.
Art. 23
Oltre le proibizioni stabilite dalle Convenzioni speciali, è segnatamente vietato:
a) di usare veleni o armi avvelenate;
b) di uccidere o di ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o
all’esercito nemici;
c) di uccidere o di ferire un nemico il quale avendo deposto le armi, oppure
non avendo più i mezzi per difendersi, si è reso a discrezione;
d) di dichiarare che non si darà quartiere;
e) di adoperare armi, proiettili, o materie atte a cagionare mali superflui;
f) di usare indebitamente la bandiera parlamentare, la bandiera nazionale o le
insegne militari o l’uniforme del nemico, nonchè i segni distintivi della
Convenzione
di Ginevra;
g) di distruggere o confiscare le proprietà nemiche, salvo il caso che le distru-zioni
e le confische siano imperiosamente imposte dalle necessità della
guerra;
h) di dichiarare estinti, sospesi o non ammissibili in giudizio, i diritti e le azioni
dei nazionali della Parte nemica.
È parimente proibito al belligerante di forzare i nazionali della Parte avversaria a
prender parte alle operazioni dì guerra dirette contro il loro paese, anche nel caso
che essi fossero stati al suo servizio prima che incominciasse la guerra.
Art. 24
Sono considerati come leciti gli stratagemmi e l’uso dei mezzi necessari per
procurarsi
informazioni sul nemico e sul terreno.
Art. 25
È vietato di attaccare o di bombardare, con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni
o edifizi che non siano difesi.
Art. 26
Il comandante delle truppe d’assalto, prima d’intraprendere il bombardamento, e
salvo il caso di assalto di viva forza, dovrà fare tutto quanto sta in lui per avvertirne
le autorità.
Art. 27
Negli assedi e bombardamenti devono essere presi tutti i provvedimenti necessari
per risparmiare, quanto è possibile, gli edifici consacrati al culto, alle arti, alle
scienze, alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi ove trovansi
riuniti gli ammalati e i feriti, a condizione che essi non siano adoperati in pari tempo
a scopo militare.
Il dovere degli assediati è di designare questi edifici o luoghi con segni visibili spe-ciali
che devono essere previamente notificati all’assediante.
Art. 28
È vietato di abbandonare al saccheggio una città o località anche se presa d’assalto.
Capitolo II: Delle spie
Art. 29
Non può essere considerato come spia che l’individuo il quale, agendo clandestina-mente
o sotto falsi pretesti, raccolga o cerchi di raccogliere informazioni nella zona
d’operazioni di un belligerante, con l’intenzione di comunicarle alla Parte
contraria.
Pertanto i militari non travestiti che siano penetrati nella zona di operazioni delle
truppe nemiche per raccogliere informazioni, non sono considerati come spie.
Non sono altresì considerati come spie i militari e i non militari che compiono aper-tamente
la loro missione di trasmettere i dispacci destinati sia al proprio esercito, sia
all’esercito nemico. A tale categoria appartengono pure gli individui mandati in
pallone per trasmettere i dispacci e, in generale, per mantenere le comunicazioni tra
le varie parti d’un esercito o di un territorio.
Art. 30
La spia colta sul fatto non potrà essere punita senza previo giudizio.
Art. 31
La spia che, avendo raggiunto l’esercito a cui apparteneva, sia fatta più tardi prigio-niera
del nemico, è trattata come prigioniero di guerra e non incorre in alcuna re-sponsabilità
per i suoi atti di spionaggio anteriori.
Capitolo III: Dei parlamentari
Art. 32
È considerato parlamentario l’individuo autorizzato da uno dei belligeranti a entrare
in trattative coll’altro e che si presenti con bandiera bianca. Egli ha diritto
all’inviolabilità,
e così pure il trombettiere o tamburino, il portabandiera e l’interprete che
l’accompagnassero.
Art. 33
Il capo al quale un parlamentario è inviato non è sempre obbligato a riceverlo.
Egli può prendere tutte le misure necessarie per impedire al parlamentario di
profittare
della sua missione per raccogliere informazioni.
Ha il diritto, in caso di abuso, di trattenere temporaneamente il parlamentario.
Art. 34
Il parlamentario perde il suo diritto all’inviolabilità se sia provato in modo positivo e
inoppugnabile che egli ha profittato della sua posizione privilegiata per provocare o
commettere un atto di tradimento..Diritto e consuetudini della guerra
12
0.515.112
Capitolo IV: Delle capitolazioni
Art. 35
Le capitolazioni stipulate fra le Parti contraenti devono tener conto delle regole
dell’onore militare.
Stipulate che siano, devono essere scrupolosamente osservate dalle due Parti.
Capitolo V: Dell’armistizio
Art. 36
L’armistizio sospende le operazioni di guerra per un mutuo accordo delle Parti
belligeranti.
Se non ne è determinata la durata, le Parti belligeranti possono riprendere
in ogni tempo le operazioni, purchè il nemico sia avvertito nel tempo convenuto,
conforme alle condizioni dell’armistizio.
Art. 37
L’armistizio può essere generale o locale. Il primo sospende del tutto le operazioni
di guerra degli Stati belligeranti; il secondo, soltanto fra certe frazioni degli eserciti
belligeranti e in un perimetro determinato.
Art. 38
L’armistizio deve essere notificato ufficialmente e in tempo utile alle autorità com-petenti
e alle truppe. Le ostilità sono sospese immediatamente dopo la notificazione
o al termine fissato.
Art. 39
Spetta alle Parti contraenti di stabilire nelle clausole dell’armistizio, i rapporti che
possano aver luogo, sul teatro della guerra, colle popolazioni e fra di loro.
Art. 40
Qualunque violazione grave dell’armistizio, commessa da una delle Parti, dà
all’altra
il diritto di denunziarlo e, in caso urgente, perfino di riprendere immediatamente
le ostilità.
Art. 41
La violazione delle clausole dell’armistizio da parte di privati che abbiano agito di
propria iniziativa, dà diritto soltanto a reclamare la punizione dei colpevoli e, dato il
caso, un’indennità per le perdite subite.
Sezione III: Dell’autorità militare sul territorio dello Stato nemico
Art. 42
Un territorio è considerato come occupato quando si trovi posto di fatto sotto
l’autorità dell’esercito nemico.
L’occupazione non si estende che ai territori ove tale autorità è stabilita e può essere
esercitata.
Art. 43
L’autorità del potere legale essendo passata di fatto nelle mani dell’occupante, questi
prenderà tutte le misure che dipendano da lui per ristabilire ed assicurare, quanto è
possibile, l’ordine pubblico e la vita pubblica, rispettando, salvo impedimento asso-luto,
le leggi vigenti nel paese.
Art. 44
È vietato a un belligerante di costringere la popolazione di un territorio occupato a
dare informazioni sull’esercito dell’altra Parte belligerante o sui mezzi di difesa di
essa.
Art. 45
È vietato di costringere la popolazione di un territorio occupato a prestare giura-mento
alla Potenza nemica.
Art. 46
L’onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, come
pure le convinzioni religiose e l’esercizio dei culti, devono essere rispettati.
La proprietà privata non può essere confiscata.
Art. 47
Il saccheggio è formalmente proibito.
Art. 48
Se l’occupante preleva, nel territorio occupato, le imposte, diritti e tasse di passaggio
stabiliti a pro’ dello Stato, egli lo farà, per quanto è possibile, secondo le regole di
assestamento e di ripartizione in vigore, e avrà l’obbligo di provvedere alle spese di
amministrazione del territorio occupato nella misura già a carico del Governo legale.
Art. 49
Se, oltre le imposte di cui all’articolo precedente, l’occupante preleva altre contribu-zioni
in denaro nel territorio occupato, non potrà farlo che per i bisogni delle truppe
e dell’amministrazione di esso territorio.
Art. 50
Nessuna pena collettiva, pecuniaria o altra, potrà essere decretata contro un’intera
popolazione a cagione di fatti individuali, di cui essa non potesse essere considerata
come solidariamente responsabile.
Art. 51
Nessuna contribuzione sarà riscossa se non in forza di un ordine scritto e sotto la
responsabilità di un generale in capo.
Non sarà proceduto, per quanto possibile, a tale riscossione che secondo le regole di
assestamento e di ripartizione delle imposte in vigore.
Per ogni contribuzione sarà rilasciata al contribuente una ricevuta.
Art. 52
Non saranno chieste requisizioni in natura e servizi dai comuni o dagli abitanti, che
per i bisogni dell’esercito di occupazione. Essi saranno proporzionati alle risorse del
paese e tali da non implicare per le popolazioni l’obbligo di prender parte alle ope-razioni
della guerra contro la loro patria.
Tali requisizioni e tali servizi non saranno chiesti che coll’autorizzazione del
comandante
nel luogo occupato.
Le prestazioni in natura saranno, per quanto possibile, pagate in contanti; in caso
diverso, saranno accertate mediante ricevuta e il pagamento delle somme dovute sarà
eseguito il più presto possibile.
Art. 53
L’esercito che occupa un territorio non potrà sequestrare che il numerario, i fondi e i
valori esigibili appartenenti allo Stato, i depositi di armi, mezzi di trasporto, magaz-zini
e approvvigionamenti, e, in generale, qualsiasi proprietà mobile dello Stato che
possa servire alle operazioni della guerra.
Tutti i mezzi che servono in terra, sul mare e per aria alla trasmissione delle notizie,
al trasporto delle persone o delle cose, fuori dei casi regolati dal diritto marittimo, i
depositi d’armi, e, in generale, ogni specie di munizione di guerra, possono essere
sequestrati, anche se appartengono a privati, ma dovranno essere restituiti e le in-dennità
saranno regolate alla conclusione della pace.
Art. 54
I cavi sottomarini, che congiungono un territorio occupato ad un territorio neutrale
non saranno sequestrati o distrutti che nel caso di assoluta necessità. Anch’essi do-vranno
essere restituiti, e le indennità saranno regolate alla conclusione della pace.
Art. 55
Lo Stato occupante non si considererà se non come amministratore e usufruttuario
degli edifizi pubblici, immobili, foreste ed aziende agricole appartenenti allo Stato
nemico e che si trovano nel paese occupato. Egli dovrà conservare l’effettivo di tali
proprietà ed amministrarle in conformità delle regole che concernono l’usufrutto.
Art. 56
I beni dei comuni, quelli degli istituti consacrati ai culti, alla carità e all’istruzione,
alle arti e alle scienze, anche se appartenenti allo Stato, saranno trattati come la
proprietà
privata.
Ogni sequestro, distruzione o danneggiamento intenzionale di tali istituti, di monu-menti
storici, di opere d’arte e di scienza, è proibito e dev’essere punito.
Campo d’applicazione della Convenzione il 1° aprile 1986
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